Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 59 ter
1. Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell’attività di immersione subacquea nell’ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati i seguenti obblighi:
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l’adempimento dell’obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. È vietato praticare immersioni:
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze di pontili di approdo sia pubblico che privato;
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell’esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia