Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 60
(Adempimenti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale)(313)
1 bis. (314)
4 bis. (316)
5. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale approvano i sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità, previsti dal regolamento di cui all’articolo 44, secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento.(317)
6. Nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dal comma 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica alle Agenzie la sospensione, nella misura del 25 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell’atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell’articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all’avvenuto adempimento. Le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti assicurano il mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 61 della presente legge e dall’articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in merito agli interventi sostitutivi.(318)
6 bis. (319)
7. Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale indette dai rispettivi Enti partecipanti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016-2018 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali partecipanti alle Agenzie per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data, con la sola eccezione dei contratti con modelli di remunerazione a costo lordo, nonché dei contratti derivanti da concessioni di costruzione e gestione secondo il modello della finanza di progetto, i cui costi di esercizio sono coperti anche dalle tariffe del servizio, per i quali il subentro nella titolarità del contratto e il trasferimento delle relative risorse avviene previo accordo e secondo tempistiche definite d’intesa tra l’ente locale interessato e la competente Agenzia. In caso di mancato completamento degli adempimenti necessari a realizzare il subentro di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2019, l’Agenzia provvede alla sospensione delle relative erogazioni fino all’avvenuto subentro. (320)
9. Nei casi di affidamenti diretti in concessione, al solo fine di garantire la regolare prosecuzione dei servizi, sino all'affidamento ai sensi dell'articolo 22, l'ente concedente e il concessionario possono concordare, a corrispettivo invariato, un efficientamento dei costi aziendali nella misura massima del 5 per cento, da realizzare anche attraverso una razionalizzazione degli stessi servizi, nella misura massima del 15 per cento, garantendo comunque idonei servizi per l'utenza pendolare.
NOTE:
313. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. ggggggggggg) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
314. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. hhhhhhhhhhh) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
317. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15 e successivamente sostituito dall'art. 30, comma 1, lett.c) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
319. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 27 febbraio 2024, n. 5 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. jjjjjjjjjjj) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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