Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 61
(Interventi sostitutivi)
1. La Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale e degli enti locali, nonché in caso di mancata costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale nei termini previsti dall'articolo 60.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, in caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto.
3. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
4. Le spese relative all'attività del commissario ad acta sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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