Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 65
(Norme transitorie)
2. Fino all'attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria di cui all'articolo 44, restano salvi i contenuti delle integrazioni tariffarie già operanti ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).
3. Fino all’attuazione delle previsioni contenute nelle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, relative alla determinazione delle tariffe di cui all’articolo 44, comma 5 bis, lettera a), trova applicazione l’articolo 26 del r.r. 4/2014 e gli Enti regolatori, in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui al medesimo articolo 26 per gli affidamenti in corso di validità, applicano la percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini.(331)
5. Rimangono salvi gli effetti derivanti dalle procedure di iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, già esperite ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), nonché ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 11/2009, così come modificato dall'articolo 11 della l.r. 3/2011.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e in applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge 21/1992, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 2004, n. 146 (Istituzione della Provincia di Monza e della Brianza) e dell'istituzione di apposito ruolo provinciale ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 11/2009, sono iscritti di diritto nel ruolo della Provincia di Monza e della Brianza coloro che, alla data di istituzione dello stesso ruolo, risultano già titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente rilasciata da uno dei comuni appartenenti alla circoscrizione territoriale della Provincia di Monza e della Brianza.
6 bis. Rimangono salvi gli atti adottati dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale in attuazione dell’articolo 60, comma 4, così come sostituito dall’articolo 30, comma 1, lett. a), della legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore trasporti).(333)
6 ter. Sino all’entrata in vigore della disciplina della circolazione nautica nelle acque interne di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 51 resta in vigore l’OPGR n. 58600 del 3 luglio 1997, così come modificata dall’OPGR 7 agosto 2009, n. 1.(334)
6 quater. Fino alla data di efficacia dei provvedimenti di cui all’articolo 45, comma 1, per la disciplina delle agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e per l’individuazione delle categorie e delle tipologie degli utenti beneficiari, si applicano le disposizioni adottate ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)”.(334)
6 quinquies. Nelle more del completamento del trasferimento alle Autorità di bacino e ai comuni rivieraschi di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, delle funzioni relative al rilascio delle concessioni per l’uso dei beni demaniali strumentali alla navigazione di cui all’articolo 40, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli uffici regionali continuano a provvedere all’esercizio delle relative funzioni.(334)
NOTE:
330. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. ooooooooooo) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
331. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ppppppppppp) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
332. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. qqqqqqqqqqq) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
334. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. rrrrrrrrrrr) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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