Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:
a) pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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