Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 3
(Rete regionale antiviolenza)
1. La rete regionale antiviolenza per l'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza è costituita:
a) dall'insieme delle unità di offerta, anche sperimentali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
b) dai centri antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle fondazioni IRCCS;(3)
c) dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di accoglienza promossi da:(3)
1) enti locali in forma singola o associata;
2) organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne;
3) soggetti di cui ai numeri 1) e 2) di concerto, d’intesa o in forma consorziata.
2. I soggetti che compongono la rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:
a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo;
b) garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con figli minori;
c) prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere;
d) svolgere attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in particolare contro le donne, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 9.
3. La Regione promuove la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza.
4. La Regione può stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza.
5. La Regione può promuovere e favorire la costituzione di nuove strutture che svolgono le attività di cui al comma 2.
6. E’ istituito con deliberazione della Giunta regionale l’albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima deliberazione, sentiti il Tavolo di cui all’articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’albo.(4)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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