Legge Regionale 
   3 luglio 2012 
  , n. 11
  
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza
(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11
Art. 5
    (Coordinamento della rete e Tavolo permanente)
    
      
      
      1.  La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza ed esercita nei confronti dei soggetti aderenti alla rete di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni di cui all'articolo 11 della l.r. 3/2008 con riferimento, in particolare, alla promozione e al sostegno della sperimentazione di unità d'offerta innovative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera w) della l.r. 3/2008.
    
      
      
      2.  I comuni concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge esercitando le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 3/2008 e in particolare favorendo la sperimentazione e lo sviluppo di unità di offerta sociale, anche innovative, promuovendo, in coerenza con il principio di sussidiarietà, la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 3/2008.
    
      
      
      3.  Al fine di promuovere l'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie di cui alla presente legge con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della sicurezza, è costituito presso la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne quale sede di consultazione e confronto, anche sulla programmazione e pianificazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
    
      
      
      4.  La Regione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Tavolo. Almeno il 50 per cento dei componenti del Tavolo è individuato tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, lettere b) e c).
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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