Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 6
(Interventi di sensibilizzazione e prevenzione)
1. La Regione:
a) promuove e sostiene iniziative e interventi che prevengono la violenza contro le donne, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione;
b) promuove, all'interno del sistema scolastico e formativo, iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche;
c) individua azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto della donna;
d) promuove iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l'immagine della donna, in particolare, nell'ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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