Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 7
(Interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime)
1. La Regione promuove interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, attraverso il sostegno a progetti antiviolenza finalizzati all'accoglienza e al superamento delle conseguenze determinate dalla violenza o dal maltrattamento, secondo i criteri individuati nel Piano quadriennale.
2. I progetti antiviolenza possono prevedere:
a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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