Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 9
(Attività di monitoraggio)
1. La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne. L'attività di monitoraggio comprende la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.
2. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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