Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo della dotazione di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti'.
3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 2.1.2.91 'Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori' è incrementata di € 1.000.000,00.
4. Per gli esercizi finanziari successivi al 2012 si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4 bis. Per gli interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita di cui all’articolo 7 bisè autorizzata la spesa di euro 62.214,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 12 ‹Diritti sociali, politiche sociali e famiglia›, programma 05 ‹Interventi per le famiglie› - Titolo 1 ‹Spese correnti›. Le spese per gli esercizi successivi al 2022 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(9)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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