Legge Regionale
31 luglio 2012
, n. 14
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)
(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-31;14
Art. 7
(Norma transitoria)
1. L'articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia