Legge Regionale 17 dicembre 2012 , n. 18

Legge finanziaria 2013

(BURL n. 51, suppl. del 18 Dicembre 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-12-17;18

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. Per il triennio 2013/2015 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
2. Le quote a carico dell'esercizio 2013 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 sui relativi programmi per gli importi indicati.
3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A, ad eccezione degli investimenti finanziati con debito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico'.
4. Gli oneri finanziari derivanti dalle previsioni di spesa disposte sugli anni 2014 e 2015 trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2014/2015.
5. Sono autorizzate per il triennio 2013/2015 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.
7. Gli stanziamenti previsti a bilancio, ai sensi degli articoli 66 e 67 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), sono riscrivibili secondo le modalità di cui all'articolo 50 della l.r. 34/1978.
8. Alla l.r. 34/78(1), è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 27 ter, dopo le parole: 'dell'utilizzo delle stesse' sono inserite le seguenti: ' e dei relativi interessi maturati'.
11. La concessione della singola garanzia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse proprie stanziate in bilancio e non costituisce indebitamento regionale, come indicato nell'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11 della legge regionale 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 a legislazione vigente e programmatico').
12. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di garanzie in relazione alle obbligazioni assunte da Arexpo s.p.a nell'ambito delle attività previste per EXPO 2015. La concessione della singola garanzia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, trova adeguata copertura finanziaria nelle risorse proprie stanziate in bilancio e non costituisce indebitamento regionale, come indicato nell'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11 della legge regionale 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico').
13. A partire dall'esercizio finanziario 2013 la Regione dà attuazione alle disposizioni che prescrivono l'erogazione di risorse o anche contributi nei limiti delle disponibilità di risorse a bilancio e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Ai fini della riorganizzazione del modello ospedaliero, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di euro 60 milioni per un piano straordinario di ammodernamento tecnologico complesso e di qualificazione delle strutture pubbliche, da approvare da parte della Giunta regionale entro un mese dall'approvazione del bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 36 dello stesso decreto.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi