Legge Regionale 17 dicembre 2012 , n. 18

Legge finanziaria 2013

(BURL n. 51, suppl. del 18 Dicembre 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-12-17;18

Art. 2
(Istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. e) del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011)
1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente nelle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio. Il Collegio opera in raccordo con la competente sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti.(3)
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale, a seguito di estrazione da un elenco istituito presso le competenti strutture della Giunta regionale, e da due membri supplenti anch’essi nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione dal medesimo elenco. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall’incarico secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.(4)
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti coloro i quali risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni contabili dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.
3 bis. Ai fini del presente articolo, per aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale s’intendono le aziende di trasporto pubblico locale titolari di affidamenti di rete di trasporto di bacino provinciale o di affidamento di rete di trasporto di bacino urbano di comune capoluogo di provincia.(5)
4. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità previste al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo della Regione. L'incarico di revisore non può essere esercitato, inoltre, dai consiglieri regionali, dai membri della Giunta regionale e da coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente, nonché dai membri della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, dai dipendenti della Regione e degli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007). I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;
b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;
c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
d) le modalità di estrazione dall'elenco in modo da assicurare trasparenza e imparzialità e gli adempimenti conseguenti;(6)
d bis) le modalità di subentro dei membri supplenti;(7)
e) le tipologie di atti per i quali è prevista la semplice comunicazione;
f) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti su cui acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 bis.(8)
6. Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.(9)
7. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:
a) dimissioni;
b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.
8. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:
a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di bilancio e di stabilità, nonché di assestamento e di variazione del bilancio;(10)
b) esprime, inoltre, parere obbligatorio sulla proposta di legge di rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
b bis) verifica la corretta esposizione dei dati in bilancio, l’esistenza delle attività e delle passività, l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; (11)
b ter) vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;(11)
b quater) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;(11)
c) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
c bis) svolge le funzioni a esso attribuite dalla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);(12)
c ter) predispone, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), una relazione sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali di cui all’articolo 69 della l.r. 34/1978;(13)
d) presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale, nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sull'attività svolta.
8 bis. I pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 8 e la relazione di cui alla lettera c ter) dello stesso comma sono resi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 ter per le sole variazioni di bilancio. (14)
8 ter. I pareri relativi alle proposte di legge recanti variazioni di bilancio sono resi entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione ai revisori da parte della Giunta regionale e comunque, se inerenti a proposte di iniziativa consiliare, entro il termine indicato dalle commissioni consiliari alla stessa Giunta regionale per la trasmissione della relazione tecnica. Decorso inutilmente il termine, il parere s’intende espresso in senso positivo.(15)
9. La Regione assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 8.
10. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti della Regione nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali.
11. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito nella delibera di nomina, determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata, incrementato del 20 per cento. Al presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente comprensiva dell'incremento del 20 per cento. Gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali. A ciascun componente del Collegio spetta altresì un rimborso spese determinato forfettariamente nella misura annua massima di euro 1.500,00 elevato ad euro 3.000,00 per i componenti che hanno la propria residenza distante oltre 250 chilometri dalla sede regionale riconosciuto esclusivamente sulla base delle presenze registrate presso la stessa sede regionale per un importo rispettivamente di euro 100,00 ed euro 200,00 a seduta e comunque nei limiti dei predetti importi massimi annui. Anche tali importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, secondo il regime fiscale e previdenziale specifico di ciascun componente.(16)
12. L'incarico di revisore dei conti presso la Regione è cumulabile al massimo con altri cinque incarichi di revisore presso gli enti locali purché si tratti di enti non ricadenti nel territorio regionale.
12 bis. Il Collegio opera anche nei confronti del Consiglio regionale nel rispetto dell'autonomia a esso riconosciuta dall'articolo 22 dello Statuto d'autonomia. Il regolamento contabile del Consiglio regionale stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti su cui acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi, nonché le tipologie di atti per i quali è prevista la semplice comunicazione.(17)
NOTE:
6. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 14, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22 e successivamente dall'art. 21, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza di tale ultima modifica, si veda art. 21, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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