Legge Regionale 17 dicembre 2012 , n. 18

Legge finanziaria 2013

(BURL n. 51, suppl. del 18 Dicembre 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-12-17;18

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:
“Art. 64
(Oggetto dell'imposta)
1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio.”;
b) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:
“Art. 65
(Soggetto passivo)
1. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell’articolo 876 dello stesso Codice, in mancanza della dichiarazione dell’esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell’aereomobile.”;
c) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
“Art. 66
(Determinazione dell'imposta)
1. L’imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle B1-bis, B2-bis e B3-bis, allegate alla presente legge, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in base al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” di ENAC, o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
2. L’aliquota d’imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella tabella B3-bis.”;
d) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
“Art. 67
(Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)
1. Il soggetto passivo provvede a effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con la società di gestione aeroportuale per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore e in ogni caso entro l’ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.
2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
3. I soggetti di cui al comma 2:
a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera a), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000 euro e massima di 5.000 euro.
5. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera b), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura dell’interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.
6. Le modalità di riversamento, accertamento, rimborsi e contenzioso, nonché di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento.”;
e) dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente:
“Art. 67 bis
(Esenzioni, norme transitorie e rinvii)
1. Sono esenti dall’applicazione dell’imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all’articolo 789 del Codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio, e adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi;
l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 1085/1982.
3. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.”;
f) al comma 6 ter dell'articolo 77 le parole: 'scuole materne di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome)' sono sostituite dalle seguenti: 'scuole dell'infanzia di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)';
g) dopo il comma 3 dell'articolo 82, è aggiunto il seguente:
“3 bis. La quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), all'aliquota di compartecipazione prevista dallo stesso decreto legislativo, è riversata direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.”;
h) dopo il comma 2 dell'articolo 95, è aggiunto il seguente:
“2 bis. La notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulta dall’Anagrafe tributaria regionale o dalle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore. La misura delle spese ripetibili è pari a quella prevista dall’articolo 90, comma 2.”;
i) dopo la tabella B, sono aggiunte le seguenti:

Tabella B1-bis. Definizioni

Classe 1
Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1
Classe 2
Aeromobili certificati capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1
Classe 3a
Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b
Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) >= 5 EPNdB
Classe 3c
Aeromobili certificati capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1


(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell’aeromobile). E’ positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.

Tabella B2-bis. Corrispondenza delle misure dell’imposta

Classe
Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell’aeromobile
Classe 1
a1*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25
a1*25 + b1*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25
Classe 2
a2*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25
a2*25 + b2*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25
Classe 3a
a3*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25
a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25
Classe 3b
0,75*(a3*MTOW(tons)) se MTOW(tons) <=25
0,75*[a3*25+b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25
Classe 3c
0,50*(a3*MTOW (tons)) se MTOW(tons) <=25
0,50*[a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25


Tabella B3-bis. Valori dei parametri delle misure

a1
€ 0,62
a2
€ 0,46
a3*
€ 0,16
b1
€ 0,82
b2
€ 0,60
b3*
€ 0,20


* Il valore del parametro a3 e b3 (compreso il valore indicato come minimo) è ridotto fino al 50% per determinati aeromobili che abbiamo migliori prestazioni acustiche (classe 3b e classe 3c).
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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