Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina il trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto d'autonomia, nonché le risorse destinate ai gruppi consiliari e le relative modalità di utilizzo ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo le disposizioni approvate con le deliberazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012, e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia