Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
Art. 2
(Trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari)
1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari si articola in indennità di carica, di funzione e rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di omnicomprensività; non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e di trasporto e rimborsi spese comunque denominati per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, della Giunta per il regolamento, della Giunta delle elezioni, del Comitato paritetico di controllo e valutazione, nonché di altri organismi statutari o previsti da leggi regionali.
3. È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. 174/2012.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia