Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
Art. 3
(Indennità di carica, di funzione e spese per l'esercizio del mandato)
1. Ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari spetta il trattamento economico stabilito per i consiglieri regionali dalla Conferenza di cui all'articolo 1, decurtato del 5 per cento, nella misura del:
2. Al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale spetta inoltre, a titolo di indennità di funzione, la differenza tra il trattamento economico previsto dalla Conferenza di cui all'articolo 1 per il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione e il trattamento economico previsto dalla Conferenza di cui all'articolo 1 per i consiglieri regionali. Agli altri soggetti di cui al comma 1, tale differenza spetta nella misura del:
a) 80 per cento ai vice presidenti del Consiglio regionale, al vice presidente e agli altri componenti della Giunta regionale, nonché ai presidenti dei gruppi consiliari;
b) 60 per cento ai segretari del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti;
4. L'indennità di cui al comma 2 viene corrisposta a ogni singolo consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.
5. Il rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato, soggetto alla disciplina di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), comprende le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e a ogni altra attività istituzionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.
5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 sospesi a norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è corrisposto, per la durata della sospensione, a decorrere dalla notifica al Consiglio regionale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 8 del d.lgs. 235/2012 o dalla diversa data da questo indicata, esclusivamente un assegno pari all’indennità di carica ridotta del 90 per cento. In caso di applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale tali da impedire l’effettivo esercizio della carica e per tutto il periodo di impedimento, l’assegno di cui al precedente periodo è corrisposto a decorrere dalla data di esecuzione delle misure.(1)
5 ter. A seguito di cessazione del mandato o sospensione dalla carica di un consigliere regionale, la corresponsione del trattamento economico al consigliere regionale subentrato spetta dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la relativa surroga o sostituzione.(2)
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia