Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 4
(Decorrenza del trattamento economico)
1. Il trattamento economico di cui all'articolo 2è corrisposto in dodici mensilità, con decorrenza:
a) per il Presidente della Regione e per i consiglieri regionali, dalla proclamazione fino alla cessazione del mandato;
b) per gli assessori e i sottosegretari, dal decreto di nomina fino alla cessazione dell'incarico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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