Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 5
(Rimborso spese per missioni)
1. Ai consiglieri regionali che si recano in missione, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
2. Ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari che si recano in missione, previa autorizzazione del Presidente della Regione, spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Non è prevista alcuna indennità di missione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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