Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 6
(Partecipazione ai lavori e trattenute in caso di assenza)(3)
1. Il rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 3è ridotto di un importo percentuale pari a un quindicesimo per ogni assenza dalle sedute degli organi e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, fino ad un massimo di un terzo dell'ammontare previsto.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale limitatamente ai suoi componenti, definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.(4)
2 bis. La rilevazione della presenza e l'espressione del voto possono essere effettuate anche mediante sistemi di verifica biometrica dell'identità personale. (5)
2 ter. La tipologia dei dati biometrici trattati, le operazioni eseguibili, i tempi di conservazione, nonché le modalità di acquisizione del consenso e le misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003.(5)
3. L'Ufficio di presidenza disciplina i casi nei quali non si fa luogo a trattenuta per assenza documentata motivata da missioni o incarichi autorizzati, motivi di salute, particolari gravi motivi personali o familiari; per i consiglieri componenti di più organi o organismi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio di presidenza disciplina inoltre i casi nei quali la trattenuta non opera quando il consigliere abbia partecipato nella stessa giornata ad almeno una riunione dei medesimi organi o organismi.(6)
NOTE:
3. La rubrica è stata sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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