Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
Art. 8
(Esclusione dall'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
1. Ferma restando l'abolizione dell'assegno vitalizio a decorrere dalla legislatura regionale in corso, come già disposto dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo II, del codice penale e la condanna comporti l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione dell'assegno vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.
2. Il titolare dell'assegno vitalizio deve comunicare al Consiglio regionale l'insussistenza di condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e, in caso di sopravvenuta condanna in via definitiva per uno di tali delitti, deve darne comunicazione entro trenta giorni, fatta salva la possibilità per il Consiglio regionale di procedere d'ufficio ai fini del recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 cui è stata attribuita dalla legislazione regionale previgente una quota dell'assegno vitalizio, in seguito al decesso del titolare dell'assegno stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia