Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 9 bis(8)
(Indennità differita)
1. In attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e richiamato quanto stabilito nell’ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, a decorrere dalla XII legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un’indennità differita, determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi del presente Capo.
NOTE:
8. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 24 marzo 2025, n. 1 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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