Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
(Versamenti volontari)
1. Il consigliere regionale, eletto nella XII legislatura o successive, può richiedere, con comunicazione scritta alla competente struttura del Consiglio regionale, di effettuare i versamenti necessari per maturare l’indennità di cui all’articolo 9 bis.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata dal consigliere regionale, pena la decadenza, entro novanta giorni decorrenti:
a) dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2013), per i consiglieri regionali già eletti in tale data;
3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta la rinuncia irrevocabile all’indennità differita prevista dal presente Capo.
4. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri di cui al comma 2, lettera a), può essere corrisposto in un’unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di trentasei mesi, e comunque entro il termine della XII legislatura. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura il diritto all’indennità di cui all’articolo 9 bis.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia