Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 9 quater(8)
(Trattenute sulle indennità di carica)
1. Ai consiglieri regionali, eletti nella XII legislatura o successive, cessati dal mandato, spetta l’indennità di cui all’articolo 9 bis, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull’indennità di carica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), al lordo, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall’articolo 9 septies, comma 4.
2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l’amministrazione di appartenenza, il consigliere regionale ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell’indennità di cui all’articolo 9 bis relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
3. La trattenuta di cui al comma 1è effettuata, per la prima volta, nel primo mese utile dopo aver ricevuto la richiesta di versamento volontario di cui all’articolo 9 ter, è acquisita mensilmente al bilancio del Consiglio regionale ed è prioritariamente utilizzata per l’erogazione delle indennità di cui all’articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) e di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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