Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 9 quater(8)
(Trattenute sulle indennità di carica)
1. Ai consiglieri regionali, eletti nella XII legislatura o successive, cessati dal mandato, spetta l’indennità di cui all’articolo 9 bis, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull’indennità di carica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), al lordo, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall’articolo 9 septies, comma 4.
2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l’amministrazione di appartenenza, il consigliere regionale ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell’indennità di cui all’articolo 9 bis relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
3. La trattenuta di cui al comma 1 è effettuata, per la prima volta, nel primo mese utile dopo aver ricevuto la richiesta di versamento volontario di cui all’articolo 9 ter, è acquisita mensilmente al bilancio del Consiglio regionale ed è prioritariamente utilizzata per l’erogazione delle indennità di cui all’articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) e di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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