Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 9 quinquies(8)
(Diritto all’indennità differita)
1. I consiglieri di cui all’articolo 9 bis, cessati dal mandato, conseguono il diritto all’indennità differita al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell’esercizio del mandato per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell’Assemblea legislativa della Regione Lombardia.
2. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
3. Il consigliere regionale, sostituito temporaneamente da altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura.
4. La facoltà di cui al comma 3 è riconosciuta anche al consigliere regionale che sostituisce temporaneamente altro consigliere.
5. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione è stata annullata o per il quale è stata dichiarata la decadenza.
6. È ammessa la restituzione, senza rivalutazione monetaria e senza interessi, dei contributi versati per l’indennità differita al consigliere regionale che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) non ha conseguito il requisito minimo di cinque anni di mandato, anche non consecutivi, di cui al comma 1; in tale circostanza, l’interessato presenta la richiesta di restituzione, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione del mandato;
b) ha conseguito il requisito minimo di cinque anni di mandato, anche non consecutivi, di cui al comma 1, ma non ha ancora raggiunto i sessantacinque anni di età; in tale circostanza, l’interessato presenta la richiesta di restituzione, a pena di decadenza, prima del compimento dei sessantacinque anni di età.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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