Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
(Sistema contributivo)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2013), l’indennità differita è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale dei contributi versati di cui all’articolo 9 septies per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all’età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia