Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
(Montante contributivo individuale)
1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva di cui al comma 2 l’aliquota di cui al comma 4, incrementata di 2,75 volte. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l’indennità di carica lorda nella misura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
3. L’importo dell’indennità differita è rivalutato automaticamente ogni 1° gennaio a decorrere dal secondo anno, sulla base della media annua dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all’8,80 per cento della base imponibile di cui al comma 2.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia