Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 9 octies(8)
(Decorrenza dell’indennità differita)
1. L’indennità differita dei consiglieri di cui all’articolo 9 bis è corrisposta su richiesta dell’interessato e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l’età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 quinquies, l’indennità differita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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