Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
(Esclusione dell’indennità differita)
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, l’erogazione dell’indennità differita è esclusa nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1.
2. L’esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia