Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 9 undecies(8)
(Reversibilità)
1. In caso di decesso di uno dei soggetti di cui all’articolo 9 quater già beneficiario dell’indennità differita, i soggetti di cui al comma 2 possono richiedere la reversibilità di tale indennità.
2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data del decesso, a pena di decadenza, i seguenti soggetti:
a) coniuge, fino a che resta nello stato vedovile; il trattamento è escluso se è stata pronunciata a carico del coniuge superstite sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito;
b) in assenza del coniuge:
1) figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, adottivi e ai minori in stato preadottivo, nei casi di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), di età non superiore a ventiquattro anni e fiscalmente a carico, al momento della morte, del soggetto di cui all’articolo 9 quater;
2) figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto, conviventi e posti fiscalmente a carico al momento della morte del soggetto di cui all’articolo 9 quater.
3. Le condizioni per l’attribuzione dell’indennità differita reversibile devono sussistere al momento del decesso dei soggetti di cui all'articolo 9 quater; nel caso in cui tali condizioni vengano a cessare, la stessa indennità differita reversibile è revocata. A tal fine ai soggetti di cui al comma 2 compete l’onere di presentare, al momento della richiesta e ogni due anni, la documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette, anche tramite autocertificazione resa ai sensi di legge.
4. L’ammontare dell’indennità differita reversibile è stabilito in percentuale all’indennità differita in corso di erogazione al momento del decesso, secondo le seguenti misure:
a) al coniuge, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;
b) al coniuge: con un figlio avente diritto, nella misura dell’80 per cento; con due o più figli aventi diritto, nella misura del 100 per cento;
c) in assenza del coniuge, al figlio unico avente diritto, nella misura del 70 per cento; a due figli aventi diritto, nella misura dell’80 per cento; a tre o più figli aventi diritto, nella misura del 100 per cento; in presenza di più figli, l’importo complessivo è diviso in parti uguali tra gli stessi; in caso di perdita da parte di uno o più figli del diritto alla quota, si determina la redistribuzione, in parti uguali, tra i figli che mantengono il diritto.
5. L’indennità differita reversibile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del soggetto di cui all’articolo 9 quater.
6. L’indennità differita reversibile è sospesa o esclusa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dagli articoli 9 novies e 9 decies ed è soggetta a rivalutazione ai sensi dell’articolo 9 septies, comma 3.
7. Il trattamento previsto dal presente articolo per il coniuge si applica al componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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