Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 11
(Gruppi consiliari)
01. Ad ogni inizio di legislatura i consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari, formazioni associative di consiglieri regionali ed essenziali strumenti per l’organizzazione dell’attività del Consiglio regionale. Secondo quanto stabilito dal Regolamento generale del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare assume una denominazione non confondibile con altri gruppi, si dota di un proprio simbolo distintivo, nomina il proprio presidente, approva il disciplinare di cui al comma 2, nonché si dota di un codice fiscale e di un apposito conto corrente dedicato dandone comunicazione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.(8)
1. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto d'autonomia, del Regolamento generale e della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, accertata e dichiarata la regolare costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo consiliare, assicura la disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie all'assolvimento delle loro funzioni.
2. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un disciplinare per il funzionamento e lo trasmette all'Ufficio di presidenza, ai soli fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi