Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 14
(Contributi ai gruppi consiliari)(11)
1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, le dotazioni di cui all' articolo 12, nonché le spese per il personale, l'importo complessivo, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012, da erogare ai gruppi consiliari a titolo di contributo per il loro funzionamento, è stabilito nella misura indicata dalle deliberazioni della Conferenza di cui all'articolo 1, limitatamente all'importo pari a euro 0,05 per abitante previsto con la finalità di tenere conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, con esclusione della quota fissa pari a euro 5.000,00 per consigliere.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina annualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012, l'importo di cui al comma 1 spettante a ciascun gruppo sulla base della consistenza numerica. L'importo è determinato sulla base del numero degli abitanti della Regione come rilevato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
2 bis. E’ esclusa la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni e salvo il gruppo misto.(12)
3. I contributi ai gruppi sono destinati all'espletamento delle loro funzioni e alle attività di studio, editoria e comunicazione.
4. I gruppi consiliari utilizzano i fondi assegnati in conformità alle disposizioni di cui al d.p.c.m. 21 dicembre 2012 e non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.
5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i contributi già erogati a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, nonché gli eventuali avanzi di gestione o risparmi di esercizio, ancora a disposizione alla data di protocollazione della comunicazione della variazione, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base del criterio della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza al gruppo avente diritto e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede a effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni.(13)
5 bis. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna un prospetto della gestione contabile del gruppo relativo al proprio periodo di presidenza al presidente subentrante. Entrambi i presidenti ne conservano copia e ne trasmettono una copia anche all’Ufficio di presidenza.(14)
6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate sono restituite dai gruppi in occasione della rendicontazione di cui all’articolo 15, comma 4, al Consiglio regionale.(15)
7. I contributi sono riscossi dal presidente del gruppo consiliare, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al disciplinare del gruppo o a espressa delega del presidente, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi e a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede a ogni effetto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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