Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 20
(Modifiche alla l.r. 20/2008)(26)
1. All'articolo 51, comma 3, della l.r. 20/2008, dopo la parola: 'articoli' sono inserite le seguenti: '13, comma 4,'.
2. All'articolo 67 della l.r. 20/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è abrogato;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Lo stanziamento per il personale è determinato dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale concernente 'Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213'.';
c) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
'5 bis. L'Ufficio di presidenza definisce i criteri per l'utilizzo e la ripartizione tra i gruppi consiliari delle risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale.';
d) il comma 6 è abrogato;
e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
'9 bis. L'Ufficio di presidenza può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001, regole e modelli contrattuali di natura privatistica per il personale dei gruppi reclutato sulla base di un rapporto fiduciario e discrezionale. Tali modelli devono rispettare criteri che garantiscano l'idoneità professionale, tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative o formative e di un adeguato titolo di studio.';
f) i commi 11, 11 bis e 15 sono abrogati;
g) l'ultimo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente:
'Deve inoltre essere previsto nel contratto che il personale interessato non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere stato destituito da impieghi pubblici.';
h) il comma 16 è sostituito dal seguente:
'16. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.'.
3. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 67, commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, della l.r. 20/2008.
NOTE:
26. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi