Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
Art. 21
(Contenimento della spesa per gli enti dipendenti)
1. In attuazione delle misure di riduzione della spesa pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.l. 174/2012, con particolare riguardo alle misure di contenimento della spesa da applicarsi agli enti dipendenti di cui alla Sezione I, dell'allegato A1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), i trasferimenti regionali annuali a favore dei predetti enti sono determinati in misura non superiore alle risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011 ridotte del 20 per cento.(27)
1 bis. Fermo restando il contributo della Regione ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica nel rispetto dell'obiettivo di competenza eurocompatibile, la riduzione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti per:(28)
a) opere, attività e interventi strettamente inerenti, funzionali o comunque connessi alla realizzazione, all'organizzazione e allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia