Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 22
(Riduzione dei componenti del CORECOM)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20(29) (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) le parole: 'Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da sei componenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro' sono sostituite dalle seguenti: 'Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da quattro componenti eletti dal Consiglio'.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di rinnovo del CORECOM in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
29. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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