Legge Regionale 26 novembre 2013 , n. 16

Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-26;16

Art. 3
(Tirocini formativi e di orientamento a favore di neolaureati)
1. Il Segretario generale del Consiglio regionale approva, sulla base dei criteri determinati dall'Ufficio di presidenza, previo parere della commissione consiliare competente, i bandi di selezione che devono indicare:
a) il progetto formativo, di durata non superiore a dodici mesi;
b) il diploma di laurea triennale o anche magistrale e il corso di laurea richiesti, ovvero master di primo e secondo livello;
c) l'ammontare della borsa di studio, pari al 60 per cento dello stipendio tabellare iniziale lordo del personale regionale appartenente alla categoria D; l'importo della borsa di studio è incrementato del 50 per cento per i tirocini che si svolgono presso la sede della Regione a Bruxelles;
d) le modalità di selezione dei candidati;
e) la percentuale di riserva a favore di persone in situazione di disabilità di cui all'articolo 1 della legge 68/1999;
f) ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dal comma 3 inclusi criteri di premialità per i residenti in Lombardia.
2. Il bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché ne viene data comunicazione a tutte le Università della regione Lombardia le quali, ove interessate, a propria cura e spese ne daranno pubblicità nel loro sito istituzionale.
3. Ai fini dell'ammissione alla selezione, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea, ovvero master di primo e secondo livello, previsto dal bando per il tirocinio, conseguito da non più di trentasei mesi, con una votazione non inferiore al 90 per cento del punteggio massimo attribuibile;
b) età non superiore ai trenta anni;
c) godimento dei diritti civili e politici.
4. La valutazione delle candidature è effettuata da una commissione nominata dall'Ufficio di presidenza e composta da dirigenti del Consiglio regionale, della Regione o degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007). La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.(2)
5. Per la valutazione delle candidature la commissione tiene conto del voto di laurea, dei titoli posseduti indicati dal bando inerenti al progetto formativo e degli esiti di un colloquio attitudinale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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