Legge Regionale 26 novembre 2013 , n. 16

Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-26;16

Art. 4
(Tirocini curriculari)
1. Il Consiglio regionale stipula convenzioni con le Università della Lombardia che attivano tirocini curriculari.
2. Il numero e le aree di svolgimento dei tirocini, definiti dall'Ufficio di presidenza in sede di programmazione annuale, sono resi pubblici mediante avviso sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché ne viene data comunicazione a tutte le Università della regione Lombardia le quali, ove interessate, a propria cura e spese ne daranno pubblicità nel loro sito istituzionale.
3. La congruità dei progetti formativi presentati dalle Universitàè valutata dal dirigente della struttura presso cui deve svolgersi il tirocinio.
4. L'ammontare dell'indennità di partecipazione al tirocinio, per la parte di competenza del Consiglio regionale, è pari a 200 euro mensili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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