Legge Regionale
24 dicembre 2013
, n. 19
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014
(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-27;19
Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La mancata approvazione della legge istitutiva di un nuovo comune, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), comporta l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, di quanto previsto dall'articolo 25 bis della l.r. 12/2005.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 12/2005, il vigente piano regolatore generale del comune di Sedriano conserva efficacia fino all'approvazione del piano di governo del territorio e comunque non oltre la data del 30 giugno 2015, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater, della stessa legge.
4. In caso di infruttuoso decorso del termine di cui al comma 3 , trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25 bis, commi 3 e 4, della l.r. 12/2005.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 28 della l.r. 34/1978, come sostituito dalla presente legge, si applicano ai procedimenti legislativi che hanno inizio dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia