Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 20

Legge di stabilità 2014

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;20

Art. 5
(Modifica alla l.r. 28/1999)
1. Alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
'Art. 10 bis
(Finanziamento regionale del provvedimento)
1. Ai fini dell'attuazione sostanziale del provvedimento di sconto sulle benzine nelle zone di confine con la Svizzera di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, si autorizza la spesa per l'anno 2014 di euro 10.000.000,00 quale somma aggiuntiva rispetto alle risorse assegnate dalla disposizioni statali.
2. Alle risorse necessarie a seguito dell'applicazione del comma 1, allocate alla Missione 01 'Organi istituzionali' - Programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali', si fa fronte con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della stessa Missione 01 - Programma 04 e con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 03 'Altri Fondi'.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 1999, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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