Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 21

Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21

Art. 5 bis
(Contributi di solidarietà)(14)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, a concludere i procedimenti amministrativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 2014-2015-2016, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019', compresi quelli per i quali, allo scadere del termine indicato nella deliberazione di cui al comma 2, non sia stata presentata da parte delle aziende all'INPS la specifica rendicontazione, e a far cessare gli effetti finanziari dei relativi decreti dirigenziali di autorizzazione, fatte salve le situazioni pendenti o di contenzioso.
2. La deliberazione adottata in attuazione di quanto previsto al comma 1 contiene l'indicazione di un termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro il quale le aziende possono completare la presentazione all'INPS della rendicontazione.
3. Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non erogati dall'INPS a fronte di rendicontazione presentata dopo la conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, e comunque entro i termini di prescrizione, le aziende interessate possono inviare alla Regione una specifica richiesta per consentire ai lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti di beneficiare del contributo di solidarietà.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base di una convenzione stipulata con l'INPS e nei limiti dell'importo fissato dal decreto regionale di autorizzazione di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi per i quali i dipendenti non hanno percepito il trattamento.
5. Alle spese derivanti dai contributi di cui al comma 3 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del d.lgs. 148/2015, mediante accantonamento di quota parte dei residui determinati dall'INPS sulla base delle risorse erogate a seguito della specifica rendicontazione delle aziende.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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