Legge Regionale 19 febbraio 2014 , n. 11

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)

(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11

Art. 3
(Attuazione)
1. La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche:
a) stipulando specifici accordi con Stati, Regioni, Province autonome, enti locali, camere di commercio, ordini professionali, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie, istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, aggregazioni di imprese, organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema cooperativo, anche al fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego volte a rilanciare la tradizione imprenditoriale lombarda come modalità di politica attiva del lavoro prevista dalla l.r. 22/2006;
b) individuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia con specifico riguardo agli effetti occupazionali, all'attrattività e alla competitività del territorio, anche in una prospettiva sovraregionale d'intesa con le Regioni e le Province autonome confinanti;
c) promuovendo o aderendo agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
d) (7)
e) promuovendo interventi specifici, sentite le organizzazioni imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, gli enti bilaterali e il sistema delle cooperative, per la riqualificazione, valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche industriali regionali;
f) sostenendo e valorizzando la riconversione produttiva, anche attraverso l'innovazione di processo organizzativo e gestionale, nonché i prodotti tipici locali e le produzioni industriali del sistema delle imprese della Lombardia;
g) promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti lombardi, attraverso l’istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente;(8)
h) istituendo un nucleo operativo sulla gestione delle crisi aziendali e di settore, per il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore, il recupero dell'attività imprenditoriale e la salvaguardia dell'occupazione, la riconversione produttiva ed occupazionale e il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, anche mediante forme di autoimprenditorialità e di autoimpiego;(9)
i) promuovendo e incentivando lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa e del rating di legalità, sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;
i bis) promuovendo e incentivando l’adozione di misure volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e a ridurre il rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) anche mediante la previsione di specifiche premialità per l’assegnazione di finanziamenti;(10)
j) promuovendo azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;
k) promuovendo, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, del sistema scolastico, della formazione professionale e delle università, iniziative volte ad accrescere la cultura di impresa attraverso specifici progetti di alternanza scuola/lavoro;
l) promuovendo la costituzione di tavoli di settore con le organizzazioni delle imprese con la finalità di monitorare e individuare i fabbisogni e le criticità delle imprese anche in raccordo con il Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 8;
m) promuovendo, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'innovazione e la tecnologia nella filiera alimentare, la solidarietà e la cooperazione per favorire la collaborazione tra Paesi e l'alimentazione per migliori stili di vita;
n) investendo nella capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e favorendo la filiera di realtà produttive che hanno consolidato la presenza lombarda sui mercati di prioritario interesse;
o) promuovendo un tavolo permanente fra Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., sistema delle imprese, sistema bancario e sistema camerale, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella presente legge e nella programmazione europea e di supportare le imprese nella fase di accesso al credito, monitorando l’attuazione e valutando l’efficacia degli strumenti di finanziamento e delle misure di incentivazione e di sostegno alla liquidità;(11)
o1) promuovendo la sottoscrizione di protocolli con le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese e dei lavoratori per la diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di linee operative elaborate a livello regionale;(12)
o2) promuovendo, altresì, la partecipazione delle imprese ai piani mirati di prevenzione predisposti dalle ATS per settori di attività o per tipologie di rischio;(12)
o3) promuovendo l’attuazione delle misure per la prevenzione dei rischi di sanità pubblica negli ambienti di lavoro, e assistendo le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio;(13)
o bis) istituendo presso la Giunta regionale un Comitato denominato “Rete di Affiancamento alle Imprese in Difficoltà” (RAID), con il fine di garantire il sostegno alle imprese e contribuire al rilancio e alla duratura operatività delle imprese lombarde in situazione di difficoltà salvaguardando al contempo l’occupazione. Per lo svolgimento del servizio la direzione generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione opera in stretto raccordo con il Comitato RAID. Può far parte del Comitato anche personale esterno in possesso di provata esperienza nel settore della ristrutturazione aziendale con rapporto di lavoro autonomo, da utilizzare per un periodo non superiore a cinque anni con le modalità previste dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per le medesime finalità. La Giunta regionale provvede a definire le competenze specifiche del Comitato RAID, le modalità con cui reperire le professionalità adeguate, i contenuti dei provvedimenti di incarico tra cui la durata del rapporto, la qualifica e il relativo trattamento economico. Le spese derivanti dalla presente lettera, stimate in 300.000,00 euro annue, trovano copertura a valere sulla missione 14 – programma 1 – titolo 1 “Spese correnti”.(14)
2. È istituito il comitato congiunto tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti del sistema regionale (SIREG) e il sistema camerale, la cui composizione, durata e modalità di funzionamento è stabilita dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare, assicurando la presenza degli assessori competenti, nonché dei componenti dell'ufficio di presidenza della commissione consiliare competente in materia di attività produttive e occupazione e i suoi delegati, prevedendo l'integrazione, qualora necessario, con i portatori di interessi, gli uffici economici delle ambasciate e dei consolati italiani, le camere di commercio estere in Italia, in riferimento prioritariamente ai paesi dell'area europea, agli Stati Uniti e alle economie emergenti. Il comitato svolge le funzioni nell'ambito dell'attrattività con particolare riferimento agli investimenti industriali sostenibili, anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi in raccordo con Finlombarda S.p.A..
3. La Giunta regionale, anche avvalendosi in modo sinergico delle competenze e delle risorse disponibili presso enti e società del SIREG e in collaborazione col sistema camerale e le associazioni di categoria, nell'ambito delle politiche a sostegno della promozione, dell'attrattività del territorio e dell'occupazione, adotta provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda d'investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese. La Giunta definisce un sistema conoscitivo che, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche in rete, in raccordo con il Sistema Informativo Territoriale Integrato (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), favorisce la diffusione delle proposte localizzative maggiormente attrattive con l'indicazione delle infrastrutture di servizio, delle tipologie di settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio e delle informazioni relative al capitale umano in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed europee e ne promuove la diffusione sia a livello nazionale sia internazionale.(15)
4. Per agevolare l'insediamento di nuovi impianti produttivi o l'ampliamento di quelli già esistenti, la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), nell'ambito di una preventiva valutazione dei relativi progetti di insediamento o di ampliamento, trasformazione urbanistica e riqualificazione di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, ai fini dei successivi procedimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale vigente. ARPA assicura la separazione funzionale tra le attività di cui al periodo precedente e quelle svolte nell'ambito dei successivi procedimenti amministrativi e dei relativi controlli, previsti dalla vigente normativa ambientale, facendovi fronte con le risorse finanziarie del proprio bilancio.
5. Gli enti locali, le parti sociali, le aggregazioni di imprese, le camere di commercio e il loro sistema regionale, le università e l'ecosistema dell'innovazione e della ricerca, le organizzazioni del terzo settore e le fondazioni bancarie, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività, anche avvalendosi degli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) o di accordi negoziali a carattere sperimentale, finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali.
6. La Giunta regionale promuove e approva l'attivazione di progetti a carattere sperimentale, anche avvalendosi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), replicabili sul territorio lombardo. A tal fine sono valorizzati a livello regionale gli esiti delle sperimentazioni territoriali che hanno ricadute positive nel tessuto produttivo.
7. La Giunta regionale per ogni esercizio finanziario, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le priorità oggetto dei bandi.
8. In via sperimentale, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'avvio di nuove attività di impresa o la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, la Giunta regionale individua il responsabile degli accordi per la competitività. In caso di persistenti carenze delle funzioni degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) il responsabile degli accordi per la competitività, anche in raccordo con le associazioni imprenditoriali, segnala le inadempienze rilevate alle amministrazioni competenti e, d'intesa con le camere di commercio, promuove l'adozione di appositi piani di adeguamento e fornisce la necessaria assistenza.
NOTE:
1. Vedi sentenza n. 260/2014 con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata abrogata dall'art. 5, comma 1 della l.r. 23 novembre 2016, n. 29. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata sostituita dall'art. 21, comma 3, lett. a) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
13. La lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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