Legge Regionale
19 febbraio 2014
, n. 11
Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)
(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11
Art. 3 bis
1. Nei bandi della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all’Allegato A1, Sezioni I e II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) relativi alla fornitura di beni o servizi o all’affidamento di opere o lavori pubblici sono introdotti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, congruità e coerenza con l’oggetto contrattuale e più in generale nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), criteri premiali per gli operatori economici dotati di certificazioni e attestazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 95, comma 6, lettera a), del medesimo d.lgs. 50/2016.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020›, la Giunta regionale fornisce linee guida per l’applicazione di quanto previsto dal comma 1.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia