Legge Regionale 19 febbraio 2014 , n. 11

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)

(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11

Art. 5 bis(19)
(Filiere produttive)
1. La Regione valorizza le filiere produttive, quali raggruppamenti articolati di imprese produttive di beni e di servizi collegate tra loro da rapporti di collaborazione e che operano nella catena di produzione di un prodotto o nell’ambito di un ciclo produttivo per la progettazione, la trasformazione, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione sul mercato di uno o più prodotti o servizi.
2. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l’occupazione, sostiene le filiere produttive tramite la concessione di agevolazioni e finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’innovazione dei processi produttivi e dell’organizzazione, all’internazionalizzazione, alla condivisione di risorse e conoscenze, alla sostenibilità economica e ambientale, all’economia circolare e al ritorno di produzioni strategiche sul territorio regionale. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui al primo periodo.
NOTE:
1. Vedi sentenza n. 260/2014 con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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