Legge Regionale
19 febbraio 2014
, n. 11
Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)
(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11
(Musei di impresa della Lombardia)
1. Regione Lombardia sostiene le imprese lombarde che costituiscono un proprio museo di impresa con la finalità di salvaguardare il patrimonio tecnico-industriale, diffondere la conoscenza della storia e della cultura del lavoro e dell’industria regionali, valorizzare le storie imprenditoriali di eccellenza e promuovere l’attrattività delle imprese, dei territori e delle comunità locali, nonché promuovere la cultura lombarda tramite la valorizzazione culturale della storia d’impresa.
2. Ai fini del presente articolo, per museo di impresa si intende la raccolta e l’esposizione di oggetti, immagini, documenti, archivi, strumenti e macchinari, realizzate da imprese anche in aggregazione, associazioni, o per il tramite di loro fondazioni, mediante l’allestimento di locali accessibili al pubblico o la realizzazione di portali digitali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) istituisce il riconoscimento “Museo di Impresa”, destinato alle imprese aventi sede in Lombardia e, con la deliberazione di cui al comma 4, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento stesso in raccordo con il sistema di riconoscimento regionale in materia culturale;
b) promuove la rete dei musei di impresa, anche attraverso la realizzazione di un portale digitale di tali musei e dei loro archivi, riconosciuti e presenti sul territorio regionale, anche in collaborazione con i principali soggetti che operano in questo ambito;
c) promuove forme di collaborazione tra le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di cui alla lettera a) e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università lombarde e i loro centri di ricerca, le associazioni di promozione territoriale, le associazioni di categoria e le istituzioni locali;
4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono individuati criteri e modalità per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea) relativamente agli adempimenti correlati alla qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia