Legge Regionale
19 febbraio 2014
, n. 11
Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)
(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11
Art. 7
(Amministrazione unica)
1. Al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio per le imprese dei SUAP, di facilitare l'interscambio informativo tra questi e il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, nonché di dare piena attuazione all'informatizzazione dei processi amministrativi, la Giunta regionale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, verifica il possesso dei requisiti previsti dall'allegato tecnico al d.p.r. 160/2010 presso tutti i SUAP iscritti all'elenco del relativo portale e provvede alla trasmissione dei dati di monitoraggio al Ministero dello Sviluppo Economico.
2. La Regione favorisce l'adeguamento dei SUAP e promuove la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai sistemi informatici non conformi alle specifiche inerenti le funzioni di compilazione in via telematica, creazione, invio e accettazione telematica della pratica, pagamento telematico degli oneri connessi, invio automatico della ricevuta e implementazione dell'interscambio informativo con il registro delle imprese. La Regione favorisce e promuove l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte anche mediante la stipulazione di convenzioni.
3. Al fine di dare completa attuazione alla previsione dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio del sistema dei SUAP, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge individua i parametri organizzativi per garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità degli sportelli unici associati per le attività produttive e definisce gli interventi per la riqualificazione professionale del personale.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione dei parametri organizzativi di cui al comma 3, verifica il rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, promuovendo l'adozione di appositi piani di adeguamento. I comuni che, alla scadenza del termine stabilito dal relativo piano di adeguamento, non hanno istituito il SUAP associato nel rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di commercio, nel rispetto dell'articolo 4, comma 11, del d.p.r. 160/2010.
5. La domanda di avvio del procedimento è presentata esclusivamente in via telematica al SUAP. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP, sulla base delle verifiche effettuate in via telematica dagli uffici competenti, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende completa e correttamente presentata.
6. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:
a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 5 ovvero dal ricevimento delle integrazioni, ove non ricorra il caso di cui alla lettera b);(34)
b) indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, laddove la conclusione del procedimento sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale.(35)
8. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il piano di governo del territorio (PGT) ovvero con il piano regolatore generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005.
9. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:
a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;
b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;
10. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera a) del comma 6 senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivamente. L'efficacia del provvedimento conclusivo di cui al precedente periodo o della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 6, lettera b), è subordinata al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.(37)
11. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005 non connesse alla realizzazione di insediamenti produttivi e, in ogni caso, quelle afferenti le medie e le grandi strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 e alle disposizioni di cui alla l.r. 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi, nonché quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
NOTE:
1. Vedi sentenza n. 260/2014 con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7.
34. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
35. La lettera è stata modificata dall'art. 21, comma 3, lett. h) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 e successivamente sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
37. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36 e dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia