Legge Regionale 4 giugno 2014 , n. 17

Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 23, suppl. del 06 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-06-04;17

Art. 3
(Modalità, strumenti e procedure per il controllo)
1. I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto tra costi e benefici, tracciano a tutti i livelli le responsabilità delle attività svolte, assicurano la trasparenza delle procedure, prevedono flussi informativi idonei a monitorare gli esiti dei controlli effettuati, garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni e la tempestiva adozione delle azioni correttive.
2. I controlli si svolgono con l'ausilio di strumenti idonei, a seconda dei casi, ad accertare la conformità delle azioni e procedure controllate alle disposizioni a esse applicabili, a verificare la completezza e la pertinenza dei documenti e delle registrazioni a supporto di dette azioni e procedure.
3. Le procedure per il controllo individuano l'ambito, le responsabilità, gli obiettivi, gli obblighi dei destinatari del controllo, nonché i destinatari dell'informativa sugli esiti e le azioni conseguenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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