Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24

Art. 7
1. All’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 ter le parole ', ivi compreso il raffreddamento di impianti termoelettrici,' sono soppresse;
b) dopo il comma 3 ter sono inseriti i seguenti:
“3 ter 1. A decorrere dall’anno 2015 per le derivazioni e utilizzazioni d’acqua pubblica superficiale destinate al raffreddamento di impianti termoelettrici l’importo unitario del canone annuo è fissato in 12.000,00 euro per modulo d’acqua e l’ammontare da corrispondere all’amministrazione regionale è determinato come segue:
a) una quota fissa annua ed anticipata da versare entro la scadenza di cui al comma 2 pari ad 1/3 dell’importo ottenuto moltiplicando l’importo unitario del canone per il valore massimo della portata di concessione o della domanda di concessione espresso in moduli;
b) una quota variabile, da versare in aggiunta a quanto corrisposto ai sensi della lettera a) entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e pari a 2/3 dell’importo ottenuto moltiplicando l’importo unitario del canone per il valore massimo della portata di concessione o della domanda di concessione espresso in moduli moltiplicato per la percentuale di effettivo utilizzo, nell’anno solare di riferimento, rispetto alla portata massima di concessione o della domanda di concessione.

3 ter 2. La disposizione di cui al comma 3 ter 1 si applica a decorrere dall’annualità 2015 anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone dovuto nella misura corrispondente.

3 ter 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei commi 3 ter 1 e 3 ter 2, al fine di beneficiare dell’applicazione della modalità di determinazione del canone ivi disciplinata, i soggetti titolari delle derivazioni e delle utenze interessate presentano agli uffici regionali competenti il progetto di adeguamento delle modalità per la misurazione, la registrazione e la trasmissione delle portate e dei volumi d’acqua effettivamente derivati ed utilizzati nell’anno solare.

3 ter 4. Per le derivazioni e utilizzazioni d’acqua pubblica, di cui ai commi 3 ter 1 e 3 ter 2, assoggettate al canone ad uso industriale e per le quali non sono state corrisposte alla Regione, in tutto o in parte, le somme previste a titolo di canone demaniale o di indennizzo per l’uso delle acque demaniali effettuato in pendenza del rilascio del titolo concessorio, è consentita la regolarizzazione della relativa posizione debitoria senza interessi di mora né sanzioni, a condizione che i soggetti interessati comunichino all’amministrazione regionale, entro il 30 settembre 2014, l’intenzione di corrispondere per il periodo 2003-2014, in relazione alle derivazioni di proprio interesse, una somma pari ad almeno il 90 per cento degli importi determinati secondo i seguenti criteri, tenuto altresì conto delle sentenze intervenute nel relativo contenzioso:
a) applicazione del canone per le derivazioni ad uso industriale, dimezzato per gli anni dal 2003 al 2006 incluso, compresa l’addizionale regionale;
b) applicazione del canone per le derivazioni ad uso industriale, intero per gli anni dal 2007 al 2014 incluso, compresa l’addizionale regionale per l’anno 2007;
c) assunzione, quale importo unitario del canone per gli anni dal 2012 al 2014 incluso, del valore unitario del canone industriale fissato per le derivazioni d'acqua con portata inferiore a trenta moduli (3.000 l/s).

3 ter 5. I soggetti interessati dichiarano, nella comunicazione di cui al comma 3 ter 4, di impegnarsi a corrispondere le somme dovute entro il 30 ottobre 2014, anche mediante parziale compensazione con crediti relativi a indennizzi o contributi per l’emergenza idrica relativa agli anni 2003, 2005, 2006.

3 ter 6. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter 4 sono iscritte al Titolo 3 “Entrate extra tributarie”– Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2014.

3 ter 7. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 3 ter 1, stimati rispettivamente in 40.000.000,00 euro per l’annualità 2015 e 35.000.000,00 euro per l’annualità 2016, si fa fronte nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio effettuate con la manovra di assestamento.”.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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