Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24

Art. 8
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(6), è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 17è inserito il seguente:
'Art. 17 bis
(Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti)
1. In attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio 'chi inquina paga', di cui agli articoli 3 ter e 178 del d.lgs. 152/2006, nei casi di rischio, accertato dalle competenti autorità di vigilanza, del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale che possono costituire un pericolo per la salute pubblica, derivanti dall'attività di gestione di rifiuti di cui al Titolo III bis, Parte II, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 208, 211 e 216 dello stesso decreto legislativo, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui agli articoli 16 e 17 dispone e, in caso di inottemperanza, esegue d'ufficio gli interventi necessari a impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute, in caso di accertata inadempienza del soggetto tenuto per legge all'attuazione delle misure di prevenzione e precauzione. E' fatta salva l'adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli articoli 29 decies, comma 9, e 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, anche nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 211, nonché di divieto d'inizio ovvero di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 216, comma 4, dello stesso decreto legislativo. La Regione provvede in sostituzione dell'autorità competente, se inattiva, nel rispetto del principio di leale collaborazione e, ove ricorra, ai sensi dell'articolo 13 bis.
2. L'intervento di cui al primo periodo del comma 1 è disposto dall'autorità competente, che procede a:
a) determinare i criteri e le modalità idonee a prevenire o a ridurre una eventuale contaminazione, prescrivendo le azioni ritenute necessarie;
b) assegnare al soggetto obbligato un termine congruo entro cui provvedere, scaduto il quale provvede d'ufficio.
3. Se il soggetto tenuto per legge ai sensi del comma 1 non si conforma alle prescrizioni dell'autorità competente, l'autorità può adottare ed eseguire d'ufficio le misure necessarie per la prevenzione del pericolo, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.
4. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, la Regione può finanziare i progetti di intervento predisposti dall'autorità competente, secondo un ordine di priorità definito sulla base dei rischi in atto.
5. Le misure di cui ai commi 1, 4 e 6 sono adottate nei limiti delle disponibilità finanziarie a bilancio. Le spese sostenute dall'autorità competente, a seguito dell'avvio delle procedure per l'escussione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa e nelle more della loro riscossione ovvero nei casi di incapienza delle stesse, sono interamente a carico del soggetto obbligato, sul quale le autorità si rivalgono.
6. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti, non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, che comportano un intervento da parte della Regione ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la Regione adotta i necessari provvedimenti d'urgenza; qualora il soggetto tenuto a intervenire non si conformi alle prescrizioni impartite con il provvedimento, la Regione interviene d'ufficio con le modalità di cui al comma 2, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1, 4 e 6 previsti per il 2014 in € 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 03 'Rifiuti' titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
8. Per gli esercizi successivi al 2014 le spese di cui ai commi 1, 4 e 6 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' programma 03 'Rifiuti'.'.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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