Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24

Art. 13
(Disposizioni per il riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale pubblica - ALER)
1. Per garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) assolvono agli adempimenti previsti dal presente articolo al fine di accedere, in via straordinaria, al contributo regionale previsto in € 20.000.000,00 nel 2014 ed in € 46.000.000,00 nel 2015, allocati alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa' programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' titolo 2 'Spese in conto capitale', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2014-2016.
2. L'accesso al contributo regionale straordinario di cui al comma 1è concesso all'ALER che si trovi in stato di disequilibrio economico-finanziario non transitorio, caratterizzato da criticità acute sia di esposizione finanziaria sia di copertura dei costi aziendali. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni di disequilibrio economico-finanziario non transitorio, caratterizzato da criticità acute sia di esposizione finanziaria sia di copertura dei costi aziendali.
3. L'ALER che si trovi nella situazione di cui al comma 2 trasmette alla Giunta regionale:
a) una relazione, sottoscritta dal presidente e dal direttore generale e corredata dal parere del collegio dei sindaci, che dimostri il sussistere delle condizioni di disequilibrio;
b) un piano di risanamento di durata non superiore al triennio, predisposto dal presidente e dal direttore generale, che contenga le misure finalizzate a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario aziendale attraverso le necessarie azioni di riduzione dei costi, riorganizzazione, razionalizzazione ed incremento dell'efficienza. Il piano deve essere accompagnato dal parere del collegio dei sindaci relativamente all'idoneità ad assicurare il riequilibrio della gestione economico-finanziaria. Il piano di risanamento è approvato dalla Giunta regionale. In considerazione della maggiore consistenza del patrimonio gestito da ALER Milano, la Giunta regionale, su richiesta motivata dell’azienda, può estendere la durata del piano di risanamento aziendale per ulteriori due anni, fino a un massimo di cinque anni consecutivi.(11)
4. La verifica dell'attuazione del piano di risanamento di cui alla lettera b) del comma 3 è effettuata dalla direzione regionale competente con cadenza annuale, sulla base di una apposita certificazione sottoscritta dal presidente e dal direttore generale dell'ALER e corredata dal parere del collegio dei sindaci; resta ferma la possibilità di procedere a verifiche intermedie e, ove ritenute necessarie da una delle parti, a verifiche di carattere straordinario.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento, in misura tale da pregiudicarne il risultato atteso tenuto conto dell'entità degli scostamenti dagli obiettivi indicati nel medesimo piano, accertato in sede di verifica annuale ai sensi del comma 4, comporta il recupero delle somme erogate all'ALER a titolo di contributo straordinario, anche a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, nonché la possibilità di revocare l'incarico del presidente dell'ALER ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con conseguente risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del direttore generale secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della l.r. 27/2009.
NOTE:
11. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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